Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, di cui 30 milioni di euro

 

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annui da erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti Spa per le finalità di cui al capo II, sono posti a carico del Fondo per le politiche giovanili, di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.